DECRETO
LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626
TITOLO
IX - Sanzioni
Art. 89
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti).
1.
Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione
degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5;
86, comma 2-ter.
2. Il
datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4,
comma 5, lettere b), d), e), h), 1), n) e q); 7, comma 2; 12,
commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5;
30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4
e 5; 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48;
49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2;
58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi I
e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma
2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli
4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p);
7, commi I e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e
c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56,
comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma I; 76, commi
1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi
1 e 2.
3.
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8;
8, comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.
Art. 90
(Contravvenzioni commesse dai preposti).
1. I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5,
lettere b), d), e), h), 1), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1,
lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 3 1,
commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere
a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62;
63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1
e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86,
commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila
a lire un milione per la violazione degli articoli 4, comma 5,
lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma
2; 12, comma 1, lettere a) e c) 21; 37; 43, comma 4, lettere c),
e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi
1 e 4.
Art. 91
(Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli
installatori)
1.
La violazione dell'articolo 6, comma 2 è punita con l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da L.15 milioni a L. 60 milioni.
2. La
violazione dell'articolo 6, commi 1 e 3 è punita con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da L. 600.000 a L. 2 milioni.
Art. 92
(Contravvenzioni commesse dal medico competente)
1.
II medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 1 milione
a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1,
lettere b), d), h) ed l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 500.000
a lire 3 milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1,
lettere e), f), g) ed i) nonché del comma 3.
Art. 93
(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)
1.
I lavoratori sono puniti:
a) con ('ammenda da lire quattrocentomila a lire 1 milione e 200
mila per la violazione degli articoli: 5, comma 2; 12, comma 3,
primo periodo; 39, 44, 84, comma 3;
b) con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per
la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
Art. 94
(Violazioni amministrative)
1. Chiunque
viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2 e 80, comma
2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100
mila a lire 300 mila.