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DECRETO
LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626
TITOLO X
- Disposizioni Transitorie e finali
Art.
95 (Norma transitoria)
1.
In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non
oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi č
esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma
2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti
dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 96 (Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4)
1.
E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 96 bis (Attuazione degli obblighi)
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attivitā lavorativa
di cui all'art. 1 č tenuto a elaborare il documento di cui all'art.
4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio
dell'attivitā.
Art. 97 (Obblighi d'informazione)
1.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla
commissione: a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate
nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli V e VI.
2.
Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni
parlamentari.
Art.
98 (Norma finale)
1.
Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate
dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni ed igiene del lavoro.
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