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DECRETO
LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 624
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il testo completo della Legge 624 (PDF) 
Il
decreto legislativo 624/96 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE
e della direttiva 92/104/CEE) prescrive misure per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle
attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria,
così come definite dall'articolo
2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.° 1443 e successive modifiche.
Si applica:
- ai lavori
di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- ai lavori
svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti
entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni
o delle autorizzazioni;
- ai lavori
svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera
anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- ai lavori
di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti
dai piazzali;
- alle attività
di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale
e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato.
Da tale campo
risultano escluse le escavazioni di sabbie e ghiaie nell'alveo dei
corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi.
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