|
Prevenzione
Sicurezza
nei piazzali
Le cause
più frequenti di infortunio nell'estrazione mineraria considerata
nel complesso sono:
- caduta di
gravi, carichi sospesi, cigli franosi
- scivolamento/caduta
di persone in relazione al fondo dei piazzali, da scale, gradoni,
cigli di cava, macchinari
- schiacciamento
e ferite di varie parti del corpo per contrasto con gli organi
di presa e/o oscillazioni del carico
- sforzo fisico
per movimentazione manuale di carichi pesanti.
Alcuni di questi infortuni anche gravi hanno origine da carenze
strutturali negli ambienti di lavoro.
L'industria lapidea necessita di ampi piazzali esterni per il deposito
e la movimentazione dei blocchi con i mezzi meccanici di movimentazione
interna ed automezzi pesanti.
Superfici del piazzale con buche, pendenze ed ingombri possono essere
causa di ribaltamento dei mezzi od oscillazioni dei blocchi imbracati.
In considerazione di questi rischi infortunistici e del rischio
di inquinamento esterno da polveri, è
necessario prevedere una adeguata pavimentazione del piazzale, con
eventuale interramento o altra protezione delle linee elettriche.
Uno stivaggio dei blocchi scorretto o in spazi insufficienti nel
magazzino, può comportare il rischio di schiacciamento per caduta
dall'alto o per schiacciamento tra blocchi e mezzi moventi.
Le aree di stoccaggio devono essere accessibili a tutti i mezzi
di movimentazione assicurando la non sovrapposizione delle vie di
transito di uomini, materiali e mezzi.
Gli incroci devono essere limitati al necessario.
Le misure preventive per questi rischi sono quindi:
1 corretta coltivazione della cava
2 buona manutenzione del piazzale
3 eliminazione delle pendenze
4 corretto stivaggio dei blocchi
5 rispetto degli spazi minimi di legge
6 utilizzo dei mezzi per la movimentazione dei carichi
7 organizzazione appropriata del lavoro.
Le
prescrizioni seguenti riguardano la sistemazione degli spazi destinati
al deposito di materiali lapidei, sia quelli di solo deposito, sia
quelli a servizio dei laboratori, sia i piazzali attinenti alle
cave.
1) Distanze dai confini, dai cigli, da elettrodotti, strade e
simili
La
distanza minima delle cataste di materiali lapidei e degli apparecchi
di sollevamento dai sostegni di elettrodotti, da oleodotti o gasdotti,
dai confini di proprietà e dai cigli, tenuto anche conto dell'art.
890 C.C., ogniqualvolta il ribaltamento delle cataste o degli apparecchi
di sollevamento o il franamento dei cigli a causa di questi possa
costituire pericolo o danno per animali, persone o beni di qualsiasi
genere posti su proprietà confinanti, deve essere tale che in caso
di ribaltamento o cedimento essi non possano causare danno ai confinanti
stessi.
Gli apparecchi di sollevamento e le cataste devono osservare le
distanze di rispetto dai conduttori delle linee elettriche di cui
al D.M. 21.3.88; occorre inoltre tenere presente che la distanza
degli apparecchi di sollevamento con impianto edilizio al suolo
deve rispettare quanto dettato nei decreti specifici in tema di
distanze varie (Legge 1202/68 verso le sedi ferroviarie; D.M. 1404/68
verso le strade; ecc.) e comunque la distanza delle cataste in prossimità
di incroci o curve delle strade deve esser tale da non limitare
in modo pericoloso la visione del nastro stradale da parte degli
autisti dei veicoli.
2) Suddivisione degli spazi destinati al deposito
Gli
spazi devono essere ordinati in modo tale che siano suddivise le
zone destinate al deposito dei vari tipi di materiali lapidei (blocchi
squadrati, blocchi informi, lastre spesse, lastre, lastre sottili,
materiali imballati o palletizzati), così da definire anche nel
miglior modo possibile il campo di azione degli apparecchi di sollevamento
di diverso tipo (per esempio gru a cavalletto, autogrù, carrelli
semoventi, ecc.) e da limitare al massimo il pericolo di interferenza
tra gli stessi.
I materiali lapidei di scarto devono essere riuniti in una zona
apposita ed avviati periodicamente a discarica.
3)
Corsie per mezzi di trasporto, per circolazione interna e relativa
segnaletica
Gli spazi di deposito devono essere dotati di corsie interne per
i mezzi di trasporto ed i veicoli, indicate con segnaletica stradale
ed antinfortunistica (visibile fin dall'ingresso dell'insediamento
con i criteri di cui al quinto capoverso del presente paragrafo),
che consentano, ove possibile, un senso di circolazione rotatorio
e/o con percorsi di ingresso ed uscita separati; i cartelli sia
stradali che antinfortunistici devono essere ripetuti a regola d'arte
entro l'area dell'insediamento.
Le corsie non devono, per quanto possibile, attraversare i binari
delle vie di corsa delle gru su rotaie; comunque in tali attraversamenti
devono essere adottate misure atte ad evitare sobbalzi dei veicoli.
Le rotaie dei mezzi di sollevamento e movimentazione devono essere
segnalate con due strisce continue a terra, indelebili, inamovibili,
resistenti all'usura ed ai carichi e sollecitazioni generabili nella
particolare situazione di lavoro, poste parallelamente ad ogni binario
(una striscia ogni lato), aventi colore ben visibile in rapporto
al colore della pavimentazione (preferibilmente giallo o bianco)
rispondenti al D.Lgs 493/96 (All. V); riteniamo sufficienti strisce
aventi, larghezza almeno 10 centimetri e lunghe quanto tutta la
via di corsa congiungentesi dietro ai respingenti di fine corsa.
Tali strisce devono essere poste ad una distanza tale dall'asse
del binario da lasciare su ambo i lati della gru uno spazio libero
orizzontale di almeno 70 cm tra il punto di massimo ingombro della
sagoma della gru e striscia per un'altezza da terra fino a 2 metri.
Tra le due strisce poste lateralmente ad ogni binario, è vietata
la sosta di mezzi, automezzi e persone, e il deposito di materiali;
tale divieto deve essere indicato mediante avvisi e segnaletica
conforme alle caratteristiche indicate nel D.Lgs. 493/96 ponendo
particolare attenzione negli attraversamenti "inevitabili", tra
le corsie dei mezzi di transito e quelle dei mezzi di sollevamento.
A (in mq) del segnale e la distanza massima L (in m) dalla quale
il segnale deve essere percepibile, soddisfino la relazione: A >
L2/2000 .
Le corsie per il transito dei veicoli e dei mezzi di trasporto,
nonché tutti gli spazi destinati al passaggio di persone o ad operazioni
varie di movimentazione, devono essere tenuti sgombri da ogni tipo
di materiali.
4)
Condizioni generali delle superfici di deposito
Le
superfici destinate a deposito dei materiali lapidei devono essere
almeno in terra perfettamente assestata e battuta, livellata in
modo tale da permettere il facile scolo o drenaggio delle acque
di pioggia e di altra provenienza ma senza consentire il dilavamento
della terra.
Tali superfici non devono presentare buche o sporgenze e devono
essere di facile pedonabilità; la pendenza deve essere limitata
al minimo indispensabile da consentire lo scolo delle acque di pioggia
ma non deve assolutamente compromettere la stabilità degli apparecchi
di sollevamento, in particolare delle autogrù e carrelli semoventi,
i quali devono comunque essere scelti e dimensionati per operare
in sicurezza tenuto conto, oltre che dei carichi massimi da essi
provocati sul terreno e dei carichi sollevabili, anche dello sfavore
delle pendenze.
5) Deposito dei blocchi squadrati
a) disposizione in verticale (pile)
I blocchi squadrati, qualsiasi dimensione essi abbiano, devono essere
appoggiati solo sul terreno o su un altro blocco squadrato, sempre
di faccia mai di testa, in modo che la faccia inferiore del blocco
soprastante sia sempre contenuta entro la faccia superiore del blocco
sottostante (in altri termini i blocchi superiori devono avere dimensioni
minori di quelli inferiori e non devono sporgere in senso orizzontale
rispetto a questi); solo sul blocco di base possono essere appoggiati
più blocchi piccoli comunque non sporgenti in senso orizzontale
rispetto alla faccia superiore di quello e sopra questi non deve
essere appoggiato alcunché.
Le pile dei blocchi squadrati non possono superare, qualunque
sia la loro dimensione, i tre blocchi sovrapposti.
Si ricorda che le operazioni di imbracatura, in particolare quando
gli imbracatori non possono effettuare le operazioni stesse tenendo
i piedi a terra, devono essere effettuate in sicurezza e nel rispetto
dell'art. 16 D.P.R. 164/56 e/o mediante l'ausilio di scale a mano
o di mezzi di equivalente sicurezza nel rispetto del D.P.R. 164/56
e 547/55.
Qualora sia conveniente appoggiare i blocchi di costa (per esempio
perché già provenienti con i mezzi di trasporto in quella posizione),
questi possono essere sovrapposti inderogabilmente in pile costituite
al massimo da un blocco di base (sia questo appoggiato di faccia
o di costa) e da un blocco sovrapposto (sia questo appoggiato di
faccia o di costa), purchè sia assicurata la perfetta stabilità
dei blocchi e la sagoma di quello soprastante non sporga in senso
orizzontale rispetto a quello sottostante.
Il primo blocco (base della pila) deve sempre essere appoggiato
perfettamente in piano orizzontale su due o più traverse di legno
interposte a regola d'arte tra blocco e superficie di appoggio,
disposte sempre con l'asse maggiore parallelo alle teste del blocco.
Le traverse devono avere lunghezza pari alla larghezza del blocco
ed in particolare costituite in legni resistenti quali: roverella,
rovere, farnia, faggio, pino silvestre, pino silano, cerro ecc..
Possono essere adoperati anche altri materiali diversi dal legno
purchè ne siano dimostrati l'equivalente coefficiente di attrito
col materiale lapideo e resistenza anche all'urto; è in ogni caso
escluso l'impiego di materiali lapidei. Le traverse devono avere
una superficie orizzontale di appoggio sufficiente in rapporto al
prevedibile carico della pila ed alla resistenza del terreno, tale
che non si possano provocare pericolosi sprofondamenti nel terreno
stesso; pertanto devono essere note le caratteristiche meccaniche
del terreno di appoggio e deve essere eseguito un computo che attesti
l'idoneità delle traversine stesse.
A titolo di esempio si consideri di voler appoggiare solo due blocchi
sovrapposti da 30 tonnellate l'uno (e quindi un carico di 60 tonnellate)
su un terreno ben stabilizzato avente una resistenza ammissibile
di 5 kg ogni centimetro quadro; affinchè il terreno resista a questo
carico sono necessari 12.000 cmq di superficie di appoggio (60.000
kg: 5 kg/cmq = 12.0000 cmq): ne risulta che le due traversine devono
avere, ognuna, la faccia di appoggio di area almeno 6.000 cmq, il
che equivale a dover impiegare quattro traverse standard (180x20
cm).
Il blocco di base, se non perfettamente appoggiante sulle traverse
o se non possa assumere una posizione perfettamente orizzontale
a causa dell'inclinazione del piazzale, deve poi essere calzato
a regola d'arte sulle traverse con cunei o spessori anch'essi di
legno o materiale resistente come quello delle traverse, aventi
superfici almeno grezze di sega anche se non lisce di pialla (comunque
non ottenute da rottura), ciascuna con faccia di appoggio avente
superficie di almeno 300 cmq e con larghezza almeno 10 cm, disposte
in modo da fare assumere al blocco una perfetta stabilità in piano
orizzontale.
I blocchi degli strati superiori a quello di base devono sempre
essere appoggiati e calzati su quelli inferiori tramite cunei o
spessori uguali a quelli eventualmente usati per calzare il blocco
di base sulle traverse o aventi dimensioni minori ma comunque rapportati
al carico da sostenere e con larghezza minima della faccia di appoggio
di 10 cm.
Sia le traversine che gli spessori e le zeppe devono essere tenute
in ottimo stato di conservazione e sostituite prontamente quando
mostrino cenni di deterioramento; quando siano esposti agli agenti
atmosferici è consigliabile che tali legni siano sottoposti a trattamenti
preservanti.
b) disposizione sul piano orizzontale (file)
I blocchi devono essere collocati in file ordinate; tra le file
dei blocchi, qualunque sia la loro dimensione, deve essere lasciato
uno spazio libero orizzontale di almeno 70 cm, tale che gli addetti
al sollevamento possano eseguire agevolmente la manovra delle brache
intorno ad esso e poi seguire visivamente gli spostamenti del blocco
stesso tenendosi a distanza di sicurezza.
6) Deposito dei blocchi informi
a)
disposizione in verticale (pile)
I blocchi informi devono essere appoggiati solo su terreno o al
massimo sopra un blocco squadrato di base, calzati comunque a regola
d'arte con cunei o spessori anch'essi di legno o altri materiali
resistenti come quello delle traverse (è in ogni caso escluso l'impiego
di materiali lapidei), in modo che ne sia assicurata la stabilità.
I blocchi informi disposti sopra un blocco squadrato di base devono
essere appoggiati su questo squadrato sottostante.
Sopra un blocco squadrato di base può essere costituito uno strato
di più blocchi piccoli informi rispondenti alle condizioni di cui
al precedente paragrafo ma sopra questi non deve essere collocato
alcunchè.
Valgono inoltre le disposizioni generali in materia di tipo, dimensioni
e manutenzione degli spessori e cunei per calzare i blocchi già
espresse nel paragrafo precedente.
b) disposizione in orizzontale (file)
I blocchi informi, come quelli squadrati, devono essere collocati
in file ordinate; tra le file dei blocchi, qualunque sia la loro
dimensione , deve essere lasciato uno spazio libero orizzontale
di almeno 70 cm, tale che gli addetti al sollevamento possano eseguire
agevolmente la manovra delle brache intorno ad esso e poi seguire
visivamente gli spostamenti del blocco stesso tenendosi a distanza
di sicurezza.
7) Deposito di lastre
a)
disposizione delle lastre (in particolare lastre e lastre sottili)
Le lastre e lastre sottili possono essere disposte sul terreno anche
in pastelli (cioè "pacchi" di più lastre), appoggiate di costa in
posizione inclinata e su sistemi d'appoggio tali da consentire la
facile imbracatura e la perfetta stabilità delle lastre anche ai
carichi del vento nella zona ed alla relativa pressione dinamica.
La faccia della lastra di appoggio deve essere sostenuta da cavalletti
o supporti dimensionati, sia come struttura, sia come ampiezza delle
basi di appoggio in relazione alla resistenza ammissibile del terreno,
per vincere le spinte e le sollecitazioni massime generabili dalle
lastre e da consentirne la perfetta stabilità.
Quando vi sia necessità di collocare spessori o piccoli cunei distanziali
tra le lastre, questi devono essere conformati in modo che non siano
liberi di scivolare in basso ma rimangano bloccati sulla costa delle
lastre.
Il movimento di messa in verticale delle lastre,(apertura "a libro"),
deve avvenire sempre adottando dispositivi atti ad impedire che
in caso di caduta o rottura della lastra questa possa investire
gli operatori (cavalletti frontali analoghi a quelli di appoggio,
"paletti" infissi in appositi e robusti alloggiamenti, ecc.).
b) disposizione delle lastre spesse
Le lastre spesse possono essere disposte in posizione inclinata
come le precedenti (evitando per quanto possibile di appoggiarle
contro blocchi) oppure impilate in orizzontale di faccia, di cui
quella di base poggiante su appropriate traverse e quelle superiori
poggianti una sull'altra con interposizione di traverse, cunei o
spessori in legno duro (o altri materiali di equivalente coefficiente
di attrito e resistenza anche all'urto, in ogni caso escluso l'impiego
di materiali lapidei), analogamente alla collocazione dei blocchi
squadrati, e possibilmente in modo che le traverse o gli spessori
di legno delle lastre superiori si trovino in linea con quelle inferiori
(cioè sul medesimo piano verticale).
Occorre prestare attenzione a che nessuna lastra si trovi a dover
sopportare sollecitazioni, generabili dal peso proprio e della pila,
sul secondo piano di divisibilità o lungo peli o catene tali da
poter provocare rotture.
Le lastre spesse possono essere collocate solo una sull'altra oppure
sopra un blocco squadrato di base, appoggiate una sull'altra sempre
di faccia in modo tale che la faccia inferiore di quella soprastante
sia sempre contenuta entro la faccia superiore di quella su cui
appoggia (cioè le lastre superiori devono avere dimensioni inferiori
o uguali a quelle sottostanti e non devono sporgere in senso orizzontale
rispetto a quelle inferiori).
L'altezza massima della catasta delle lastre spesse, sia essa formata
interamente di lastre fin da terra oppure da lastre sovrapposte
su un blocco squadrato di base, può essere al massimo quella per
cui gli operatori addetti alla imbracatura riescano a vedere, tenendo
i piedi a terra, la superficie della faccia superiore della lastra
più elevata.
Sopra l'ultima lastra non deve essere collocato alcunchè, ma solo
sopra quest'ultima può essere costituito uno strato di più lastre
piccole le cui sagome non sporgano in senso orizzontale dalla faccia
di appoggio e sopra queste non deve essere collocato nient'altro.
Valgono inoltre le disposizioni generali in materia di tipo, dimensioni
e manutenzione degli spessori e cunei per calzare le lastre, come
quelle già espresse nei paragrafi precedenti per i blocchi.
c) disposizione in orizzontale
Le lastre su cavalletti di appoggio, così come le pile di lastre
spesse, devono essere collocate in file ordinate; tra ogni
fila di lastre e quelle adiacenti, qualunque sia la loro dimensione,
deve essere lasciato uno spazio libero orizzontale, di lato (alle
teste delle lastre), di almeno 70 cm e comunque tale che
gli addetti al sollevamento possano eseguire agevolmente la manovra
delle brache intorno alle lastre e poi seguire visivamente gli spostamenti
delle lastre stesse tenendosi a distanza di sicurezza.
8) Materiali imballati, palettizati o in containers
I
materiali da imballare devono essere legati o stabilmente bloccati
sulle palette o negli altri tipi di imballaggi prima di iniziare
qualsiasi loro opera di movimentazione; quando possibile i materiali
squadrati come cordoli, masselli, listelli, devono essere collocati
nell'imballaggio a strati aventi i giunti sfalsati in modo da aumentare
la stabilità del carico.
Deve essere lasciato uno spazio libero orizzontale, tale che gli
addetti al sollevamento possano eseguire agevolmente le manovre
di caricamento e poi seguire visivamente gli spostamenti del carico
stesso tenendosi a distanza di sicurezza.
Gli imballaggi, sia vuoti che pieni, possono essere sovrapposti
solo nei loro limiti di stabilità; se tali imballaggi sono all'aperto
deve esser tenuto conto delle azioni del vento generabili nella
zona.
9)
Avvertenze generali
Gli apparecchi di sollevamento, indipendentemente dalle verifiche
annuali da richiedere al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda
Sanitaria Locale, devono essere tenuti dalla Ditta proprietaria
in perfetto stato di funzionamento e manutenzione controllando ed
ispezionando periodicamente:
- meccanismi, equipaggiamento elettrico, dispositivi di sicurezza
e fine corsa, freni, comandi, sistemi di segnalazione ottici e acustici;
- strutture metalliche dell'apparecchio di sollevamento e loro collegamenti,
perni ed altri elementi di collegamento, scale, mezzi di accesso,
cabine, piattaforme;
- ganci e loro accessori per la movimentazione del carico e loro
collegamenti;
- verifica trimestrale delle funi e loro attacchi, il cui esito
deve essere annotato sul libretto matricolare dell'apparecchio di
sollevamento.
Gli accessori di sollevamento (Brache ecc.) devono essere conformi
al D.P.R. 459/96 e pertanto devono riportare la marcatura CE ed
essere accompagnati dalla Dichiarazione di Conformità e dalle istruzioni
per l'uso e la manutenzione definite dal costruttore.
La scelta degli accessori di sollevamento deve essere effettuata
con la massima accuratezza nel pieno rispetto delle indicazioni
d'uso fornite dal costruttore .
A tale riguardo si richiama l'attenzione sulle problematiche relative
all'angolo al vertice tra i due tratti di brache diagonalmente contrapposti
nonchè sulle problematiche relative agli spigoli inferiori dei carichi
sui quali vanno a lavorare le brache.
Il carico deve essere tenuto sollevato, durante la sua traslazione,
alla minima altezza da terra compatibile con la corretta manovra.
La guida manuale dei carichi, per sollevamento, movimento e deposito,
deve essere fatta non direttamente bensì tramite funi e puntoni
eventualmente muniti di gaffa o comunque in modo che gli operatori
non siano mai sottostanti o aderenti al carico con qualche parte
del corpo ed in particolare quando vengono spostati i carichi con
traiettoria poco definita (per esempio tramite autogrù).
Non si devono sollevare carichi sovrapposti (blocchi, lastre, ecc.)
contemporaneamente, a meno che non siano saldamente bloccati tra
loro e comunque nei limiti della portata e delle condizioni di uso
del mezzo di sollevamento.
Prima di iniziare qualsiasi operazione di movimentazione di
materiali occorre accertarsi che sopra il carico non vi siano elementi
sfusi che possano scivolare o cadere durante il movimento.
Gli operatori addetti alla manovra dei carichi devono essere muniti
di guanti, scarpe
antinfortunistiche con puntali antischiacciamento ed elmetto;
questi obblighi devono essere richiamati con segnaletica
conforme al D.Lgs. 493/96.
Tratto
da: "Sicurezza dei lavoratori nei piazzali"
Regione Toscana AZIENDA SANITARIA LOCALE. N. 12 VERSILIA DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE
A cura del Servizio PISLL
Aggiornato al Dicembre 1998
|