| REGIO
DECRETO 29 Luglio 1927, n. 1443
TITOLO 1
- Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali
Art. 1
La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie
del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma
o condizione fisica, sono regolate dalla presente legge.
Art. 2
Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie:
miniere e cave. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la
coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi
e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche
e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati,
caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e
terraglia forte, terre con grado di refrattarietą superiore a 1630
gradi centigradi;
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite,
fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna
da cemento, pietre litografiche;
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.
Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle
sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini
dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.
Art.
3
Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non
indicate nell'articolo precedente si provvede con decreto Reale,
promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio
superiore delle miniere.
Con decreto reale, promosso dal Ministro per le corporazioni di
concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio
superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese
nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella
prima.
In entrambe le ipotesi prevedute nei due commi precedenti, si seguono,
in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel R.D. 29
luglio 1927, n. 1443.
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