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Dispositivi
di protezione individuale
Con il termine di dispositivo di protezione individuale (DPI) si
intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
Non
è sufficiente mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi
di protezione individuale: il datore di lavoro deve controllare
ed esigere che gli stessi vengano costantemente impiegati.
Categorie
dei DPI
I
DPI vengono suddivisi in tre categorie (I, II e III) in funzione
della loro capacità di salvaguardare la persona dal rischio da cui
si deve proteggere:
Categoria
I
DPI di semplice progettazione per salvaguardare le persone da rischi
fisici di lieve entità (contatto, urto con oggetti caldi non superiori
a 50° C; vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi
vitali e/o provocare lesioni permanenti).
Categoria Il
Raggruppa i dispositivi che non rientrano nelle altre due categorie.
Categoria III
DPI destinati a salvaguardare da rischi di morte, lesioni gravi
e permanenti (apparecchi di protezione respiratoria filtranti, caschi,
visiere, DPI destinati ad attività che espongono a tensioni elettriche,
a temperature non inferiori a 100° C e cadute dall'alto).
Requisiti dei DPI
I DPI devono:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per
sé un rischio maggiore
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
e) In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di
più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere,
anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi;
c) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione.
d) individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie
per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
- entità del rischio;
- frequenza dell'esposizione al rischio;
- caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- prestazioni del DPI.
Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori e li informa
preliminarmente dei rischi dai quali il DPI li protegge;
c) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico
dei DPI.
Obblighi
dei lavoratori:
I lavoratori:
a) si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato
dal datore di lavoro;
b) utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione
e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato;
c) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
d)
non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
e) al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia
di riconsegna dei DPI;
f) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro qualsiasi
difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
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